AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE PROROGA E AMPLIA ULTERIORMENTE IL QUADRO TEMPORANEO PER SOSTENERE L'ECONOMIA NEL CONTESTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19

La Commissione europea ha deciso di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, il quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato adottato il 19 marzo 2020 per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di COVID-19. La Commissione ha inoltre deciso di ampliarne il campo di applicazione, aumentando i massimali in esso stabiliti e consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.

La scadenza del quadro temporaneo era stata fissata al 30 giugno 2021, fatta eccezione per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 settembre 2021. Alla luce del protrarsi e dell’evoluzione della pandemia di COVID-19, la modifica odierna proroga, fino al 31 dicembre 2021, tutte le misure previste nel quadro temporaneo, comprese le misure di ricapitalizzazione.

Tenuto conto della persistente incertezza economica e della proroga delle misure nazionali volte a limitare l’attività economica al fine di contrastare la diffusione del virus, la modifica odierna aumenta anche i massimali stabiliti nel quadro temporaneo per alcune misure di sostegno:

  • Per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato concessi nell’ambito del quadro temporaneo, i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati. I nuovi massimali sono di 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli, 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori.
  • Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa.

La Commissione darà inoltre agli Stati membri la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del quadro (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del quadro temporaneo.

Riferimenti

  • Comunicato stampa

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_261