PUBBLICATA LA GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH) NELLA NUOVA SEZIONE DEL SITO ITALIADOMANI

Il PNRR ha tra le proprie finalità anche il supporto di investimenti e riforme che contribuiscano ad attuare il cosiddetto accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (c.d. Agenda ONU 2030), coerentemente con il Green Deal europeo, ossia la strategia di crescita dell’Europa volta a promuovere l’uso efficiente delle risorse, il ripristino della biodiversità e la riduzione dell’inquinamento. L’accesso ai finanziamenti dei Recovery Plan è stato quindi condizionato al fatto che i Piani prevedano misure per il sostegno della transizione ecologica (per il 37% delle risorse) e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non arrechino un danno significativo all’ambiente.

Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE n. 2020/852) che individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema. In particolare, un’attività economica arreca un danno significativo :

  1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
  2. all’adattamento ai cambiamenti climatici se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
  3. all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
  4. all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
  5. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione.

A partire dal sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), sono state individuate le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e sono, quindi, state fornite indicazioni precise agli Stati membri in fase di stesura dei propri PNRR, che sono stati valutati anche alla luce del rispetto del principio del DNSH.

Nell’apposita sezione del sito, a cui rimanda il presente articolo, si possono trovare:

  • una Nota Divulgativa sul DNSH;
  • le autovalutazioni compilate dalle Amministrazioni in fase di predisposizione del Piano;
  • la Guida operativa;
  • le check list di verifica e controllo;
  • la normativa e i documenti di riferimento.

Riferimenti

  • Pubblicata la guida operativa per il rispetto del “Do no Significant Harm” (DNSH) nella nuova sezione del sito Italiadomani

https://italiadomani.gov.it/it/news/pubblicata-la-guida-operativa-per-il-rispetto-del-do-no-signific.html

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html