LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA CIRCA LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 14, Co.1-BIS, DEL D.LGS. 33/2013

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 anno 2019, ha risposto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sollevata dal TAR del Lazio con ordinanza del 19 settembre 2017.

Alla luce delle questioni sollevate, la Corte ha dichiarando l’illegittimità della parte dell’articolo in cui si prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) del Decreto anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

Riferimenti: