Il 20 aprile 2021, con l’approvazione della legge delega (Legge 22 aprile 2021, n. 53), si è avviato il recepimento della Direttiva 2019/1937 relativa alla “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” che introduce norme comuni volte a garantire la protezione dei cd. whistleblowers negli Stati Membri.
Il legislatore dovrà recepire la Direttiva applicando i principi e i criteri direttivi indicati nell’art. 23 della legge delega.
Le novità più importati introdotte dalla normativa europea riguardano:
- le condotte oggetto di segnalazione: deve essere garantita la tutela di tutti i soggetti che segnalino violazioni del diritto dell’unione europea. In tale categoria rientrano ambiti molto diversificati fra cui, ad esempio, i servizi finanziari, la tutela dei dati personali, gli appalti, ecc.
- i soggetti tutelati: la protezione dovrà essere garantita ad un ampio ventaglio di soggetti fra cui ad esempio dipendenti (pubblici e privati), consulenti, stagisti, colleghi e parenti del segnalante;
- i canali di segnalazione: viene introdotto l’obbligo di adottare canali di segnalazione interni ed esterni. Sono previsti anche dei canali di segnalazione pubblici;
- la tutela del segnalatore: sono previste misure di riservatezza dell’identità, di sostegno, di protezione delle ritorsioni;
- la tutela del segnalato: è previsto un sistema di protezione basato sul principio di innocenza fino a prova contraria.
RIFERIMENTI
Senato della Repubblica