AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE ADOTTA UN QUADRO TEMPORANEO DI CRISI PER SOSTENERE L'ECONOMIA NEL CONTESTO DELL'INVASIONE DELL'UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA

La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per permettere agli Stati membri di avvalersi completamente della flessibilità delle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nazionale nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Il nuovo Quadro Temporaneo permetterà agli Stati di:

  • concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dalla crisi o dalle sanzioni/controsanzioni (fino a 35.000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400 000 € per le imprese di altri settori);
  • garantire che le imprese abbiano a disposizione sufficiente liquidità (garanzie statali e prestiti agevolati);
  • compensare le imprese per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della crescita dei prezzi del gas e dell’energia elettrica.

Al fine di limitare l’impatto negativo sulle condizioni di parità nel mercato unico di tali aiuti, il quadro prevede una serie di garanzie:

  • metodologia proporzionale: si tratta dell’esistenza di un nesso tra l’importo dell’aiuto che può essere concesso alle imprese e la portata della loro attività e dell’esposizione agli effetti economici della crisi;
  • condizioni di ammissibilità: per accedere alle compensazioni concesse a ristoro dell’aumento dei prezzi di gas ed energia, si prevede che i beneficiari siano “utenti a forte consumo di energia” ossia quelle imprese per le quali l’acquisto dei prodotti energetici è pari ad almeno il 3% del loro valore produttivo;
  • requisiti di sostenibilità: gli aiuti dovranno aiutare le imprese ad affrontare la crisi ponendo le basi per una ripresa sostenibile.

Riferimenti

  • AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE ADOTTA UN QUADRO TEMPORANEO DI CRISI PER SOSTENERE L’ECONOMIA NEL CONTESTO DELL’INVASIONE DELL’UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/statement_22_1949