UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA: IN GU LE ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DELLE PA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del Il 19 novembre 2018 il provvedimento dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) del 23 aprile 2018 recante Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle amministrazioni pubbliche.

Il presupposto del provvedimento UIF è il D.Lgs. n. 90/2017 che, modificando l’art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio), ha esteso gli obblighi di segnalazione in materia di operazioni “sospette” di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo anche alle amministrazioni pubbliche competenti allo svolgimento dei compiti di amministrazione o di controllo nell’ambito di:

  1. procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazioni o concessioni;
  2. procedure di scelta del Contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;
  3. i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Le Istruzioni, adottate sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), individuano i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette; in particolare:

  • ai fini della segnalazione, il “sospetto” deve essere basato su una attenta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia – benché non esaustivi – riportati nell’allegato al Decreto stesso che sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette;
  • le comunicazioni devono essere effettate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line;
  • la comunicazione deve contenere dati strutturati (concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l’attività amministrativa, etc.) ed elementi descrittivi in forma libera che risultino necessari o utili alla comprensione del contesto;
  • le amministrazioni pubbliche individuano, con apposito provvedimento formale, il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

Le Istruzioni saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell’articolazione delle amministrazioni pubbliche e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all’art. 10, comma 3, del Decreto Antiriciclaggio.

Riferimenti: