Pubblicate le versioni definitive di due EGESIF in materia di strumenti finanziari

La Commissione europea ha pubblicato le versioni definitive di due EGESIF in materia di strumenti finanziari, al fine di facilitarne l’implementazione e favorire la diffusione di buone pratiche di gestione degli stessi.

Si tratta in particolare della EGESIF 16_0008-02 “Guidance for Member States on Article 46 – reporting on financial instruments, and on Article 37(2)(c) – leverage effect” e della EGESIF 18-0040-01 “Financial instruments – Overview of changes in title IV of the CPR following the Omnibus regulation”.

La EGESIF 16_0008-02, indirizzata alle Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), si pone come obiettivi quello di fornire supporto nella preparazione dei rendiconti sull’utilizzo degli strumenti finanziari e quello di illustrare, anche attraverso esempi pratici, le metodologie di calcolo delle leve finanziarie nell’ambito dell’implementazione di progetti finanziati dai Fondi SIE.

La EGESIF 18-0040-01, invece, illustra le principali novità introdotte dal Regolamento 2018/1046, entrato in vigore lo scorso agosto, nell’ambito delle regole finanziarie applicabili nella gestione del budget dell’UE. Gli argomenti trattati includono: (i) assessment preliminare sugli strumenti finanziari gestiti a livello centrale; (ii) l’estensione temporale della SME Initiative e (iii) il trattamento dei contributi finanziari stralciati a seguito di irregolarità individuali eventualmente emerse in fase di audit. Per questo ultimo punto tale EGESIF risulta particolarmente rilevante per le Autorità di Audit in quanto fornisce indicazioni circa il follow up di talune irregolarità individuate in sede di controlli di secondo livello.

Nello specifico:

  • Se un’irregolarità è individuata presso il destinatario finale, il contributo revocato può essere ri-utilizzato solo per altri destinatari finali dello stesso strumento finanziario, in linea con le regole di ammissibilità del programma/asse;
  • Se un’irregolarità è individuata al livello dell’intermediario finanziario operante all’interno di una struttura di fondo di fondi, il contributo revocato può essere ri-utilizzato solo per altri intermediari finanziari operanti all’interno di una struttura di fondo di fondi, in linea con le regole di ammissibilità del programma/asse;
  • Se un’irregolarità è individuata al livello di ente gestore di un fondo di fondi o a livello di ente gestore di strumenti finanziari non all’interno di fondo di fondi, il contributo revocato non può essere ri-utilizzato all’interno della stessa operazione;
  • Se un’irregolarità è individuata per un errore sistemico, il contributo revocato non può essere ri-utilizzato all’interno di alcuna operazione interessata dall’errore sistemico.

 

Riferimenti: