LINEE GUIDA IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA ROTAZIONE STRAORDINARIA DEI DIPENDENTI PUBBLICI SU ANAC

L’istituto della rotazione straordinaria previsto dall’articolo 16, comma 1 lett. l-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è una misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell’area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione.

Fermo restando che la rotazione straordinaria è disposta direttamente dalla legge, è necessario che nei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (PTPC) delle Amministrazioni si prevedano adeguate indicazioni operative e procedurali che possano consentirne la migliore applicazione.

Con la delibera n. 215 del 26 marzo 2019 recante “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria dei dipendenti pubblici”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto di dover precisare e, ove necessario, rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria con l’obiettivo di fornire chiarimenti su profili problematici che si sono registrati nell’applicazione dell’istituto dovuti ad una non sempre esaustività del testo normativo.

In particolare l’ANAC ha inteso fornire, attraverso le Linee guida, chiarimenti riguardo l’ambito soggettivo di applicazione della norma, le condotte corruttive presupposto che l’amministrazione è chiamata a tenere in conto ai fini della decisione di ricorrere o meno all’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria e il momento del procedimento penale in cui l’Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell’eventuale applicazione della misura.

Con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della norma l’ANAC ha specificato che il provvedimento si applica a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’amministrazione (dipendenti e dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato) obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165) e solo facoltativamente negli altri enti del settore pubblico (enti pubblici economici e enti di diritto privato in controllo pubblico).

Per quanto riguarda invece l’ambito oggettivo di applicazione, l’ANAC ha chiarito che l’elencazione dei reati di cui all’art. 7 della legge n. 69 del 2015, per “fatti di corruzione” possa essere adottata anche ai fini della individuazione delle “condotte di natura corruttiva” che impongono la misura della rotazione straordinaria. L’adozione del provvedimento, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la P.A..

Nelle Linee guida è inoltre specificato che la misura debba essere applicata non appena l’amministrazione venga a conoscenza dell’avvio del procedimento penale ovvero nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p., e che la durata del provvedimento, dovendo coprire la fase che va dall’avvio del procedimento all’eventuale decreto di rinvio a giudizio, debba essere preferibilmente inferiore ai 5 anni previsti dalla legge n.97 del 2001 art. 3 “Trasferimento a seguito di rinvio in giudizio”.

 

Ulteriori indicazioni vengono infine fornite con riferimento ai contenuti della misura, alle conseguenze sull’incarico dirigenziale, ai rapporti tra rotazione straordinaria, rotazione ordinaria e trasferimento di ufficio in caso di rinvio a giudizio, all’informazione ex art. 129 disp. att. c.p.p., agli effetti dei procedimenti penali sull’incarico di RPCT e alla rotazione straordinaria come conseguenza dell’avvio di un procedimento disciplinare.

 

Riferimenti